COMUNE DI COLLELONGO (AQ)
SI SINTETIZZA IL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO IMU 2026
ALIQUOTE IMU 2026
sono state approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2025.
Nulla risulta variato rispetto alle disposizioni vigenti nel 2025. In particolare si ricorda:
- Aliquota abitazione principale per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9: 5 per mille;
- Aliquota ordinaria 8 per mille, da applicare per tutti gli altri fabbricati salvo quanto appresso indicato in tema di “RIDUZIONI” e di “ESENZIONI”
- Aree fabbricabili 7 per mille
RIDUZIONI
Residenti all’estero
Per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, riduzione del 50% per un solo immobile posseduto e non locato. In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Si fa presente che per i contribuenti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE è in corso di approvazione un disegno di legge con possibili novità sulle agevolazioni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Non è ad oggi (01/06/2026) possibile fornire maggiori dettagli, proprio perché non vi è ancora alcuna disposizione normativa vigente.
Immobili concessi in comodato gratuito:
Fatta eccezione per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9), è prevista la riduzione del 50% per immobili concessi in comodato (uso) gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli e viceversa).
Per fruire di tale agevolazione, la normativa prevede il rispetto di alcune condizioni:
- il comodante (proprietario) deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in tutto il territorio nazionale, oppure due immobili nello stesso comune di cui uno costituisce l’abitazione principale;
- l'immobile (o i due immobili) deve essere presente nello stesso comune dove si hanno la residenza e la dimora abituale;
- la riduzione spetta solamente in presenza di un contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.
L’agevolazione si estende anche alle relative pertinenze se incluse nella locazione e/o comodato (catastalmente di categoria C2, C6 e C7), nella misura massima di una per ciascuna categoria.
Immobili inagibili e/o di interesse storico
la rendita catastale, e di conseguenza la relativa imposta dovuta, può essere ridotta del 50%, per gli immobili inagibili e/o di interesse storico. Anche per tale circostanza il contribuente deve presentare apposita dichiarazione IMU. Si ricorda che per condizione di “inagibilità” del fabbricato s’intende uno stato di effettiva fatiscenza dello stesso (ruderi), per il cui ripristino si rendono necessari manutenzioni ed interventi di portata considerevole; ad esempio, il semplice distacco delle utenze non costituisce presupposto per beneficiare della riduzione. Per gli immobili di interesse storico, invece, bisogna allegare idoneo documento rilasciato dal ministero dei beni culturali che attesti tale stato.
ESENZIONI
Esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili
Sono esentati dal pagamento i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili occupati abusivamente e per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il beneficio spetta solamente se viene presentata relativa dichiarazione IMU 2023 con allegata idonea documentazione.
Esenzione Abitazione principale: si estende alle relative pertinenze (catastalmente di Categoria C2, C6 e C7) ma nella misura massima di una per ciascuna categoria. Essa è altresì estesa al coniuge «a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», mentre sono escluse le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
In tali casi è indispensabile la presentazione della relativa dichiarazione IMU.
Per “ABITAZIONE PRINCIPALE” si intende quella in cui il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente (v. C. Cost. n. 209/2022).
Esenzione IMU terreni agricoli
Nel territorio del Comune di Collelongo, per i terreni agricoli NON UTILIZZATI A SCOPO EDIFICATORIO non è dovuta l’imposta, in applicazione dell’art. 1 comma 758, lett. d, L. 160/2019. Detti terreni, infatti, sono esenti da IMU poiché ricadenti in "area montana" delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977.
Esenzione IMU beni merce
L’art. 1, comma 751, della L. 160/2019 stabilisce che: “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 1 per mille…”. La mancata conferma di tale aliquota implica che, a partire dal 2022, l’imposta non è più dovuta.
In ogni caso si ricorda che per beneficiare di tale agevolazione è preciso onere, a pena di decadenza, presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno del successivo anno.
Adempimento dichiarativo CHE DEVE ESSERE RIPETUTO PER OGNI ANNO DI RIFERIMENTO (cfr. Cassazione nn. 5094/2026, 3641/2026, 2657/2026, 2655/2026, 2654/2026, 33298/2025, 30219/2025, 28452/2025, 8357/2025)
VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU
L’IMU sulle aree edificabili si paga in base ai valori venali in comune commercio. A tal fine, i Comuni possono periodicamente deliberare valori medi di mercato/mq. in base alla destinazione urbanistica.
Si evidenzia quanto deliberato dai comuni non rappresenta una base di calcolo per attribuire il valore all’area edificabile (come lo è invece la rendita catastale dei fabbricati), ma costituisce semplicemente un criterio per quantificare la base imponibile IMU e ridurre l’insorgenza di contenziosi sul punto. Infatti gli uffici non procedono ad accertamento (né riconoscono rimborsi) qualora il Contribuente, autonomamente, abbia dichiarato e pagato per un valore uguale o superiore a quello medio di mercato deliberato dall’Ente.
Per quanto riguarda il Comune di Collelongo, i valori a cui attualmente si fa riferimento sono previsti dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 25/03/2006. Un esemplare conforme all’originale della tabella è comunque depositato presso l’Ufficio Tributi, dove è liberamente consultabile nei consueti orari d’ufficio.
ALTRE INFORMAZIONI IN TEMA DI IMU e tributi diversi
Versamenti IMU con modulo F24
In caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta barrando, sul modulo F24, la casella relativa al ravvedimento (ravv.).
Per il calcolo dell’imposta dovuta e l'eventuale stampa completa del relativo modello F24, si suggerisce anche l’ausilio del web; infatti ci sono numerosi siti internet (es. www.amministrazionicomunali.it) che rendono molto semplice e veloce l’operazione.
Gli F24 vanno compilati utilizzando i seguenti codici F24 (gli stessi della vecchia IMU):
3912 per tutte le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9;
3916 per i pagamenti relativi alla voce “aree edificabili”;
3918 per i pagamenti relativi alle voci “altri fabbricati” (esclusi quelli categoria D).
Inoltre va evidenziato che per gli immobili di categoria catastale “D” una quota, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille, va alle casse dello Stato, mentre la restante quota va alle casse del Comune. Anche tali versamenti dovranno essere eseguiti mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici:
3925 quota per immobili di categoria D destinata allo Stato;
3930 quota per immobili di categoria D destinata al Comune.
N.B.: i codici F24 per il pagamento della NUOVA IMU sono uguali per tutto il territorio nazionale. Però nella compilazione dell’F24 dovrà essere indicato anche il “codice catastale” di riferimento del comune, che ovviamente cambia a seconda di dove è ubicato l’immobile oggetto del versamento.
Per quanto riguarda il Comune di COLLELONGO il codice catastale è C862.
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2026&comune=C862