Richiedere permesso di costruzione

Servizio attivo

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che provochi una modificazione.

A chi è rivolto

Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:

  • il proprietario del suolo;
  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto reale.

…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.

Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Come fare

Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:

  • il proprietario del suolo;
  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto reale.

…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.

Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Cosa serve

Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire

  • Compiti del titolare nella richiesta del Permesso di costruire

Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (adottato dalla regione), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant’altro richiesto, in relazione all’intervento edile.

  • Autocertificazione da allegare alla richiesta

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate alPermesso,è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.

Documentazione esclusa dall’auto certificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

    • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
    • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
    • L’e utorizzazioni imposte dalla normativa comunitaria.
  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla richiesta del Permesso.

L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiestarivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per lo stesso Permesso

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.

  • Comunicazione del nome dell’impresa e della sua idoneità

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):

  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori

Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:

  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche - Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.

  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale

Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.

  • Presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)

Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permesso, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI, o regionale).

La predisposizione della documentazionespetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

Cosa si ottiene

Il Permesso di costruire.

Tempi e scadenze

Validità e decadenza del Permesso

    Validità: tre anni dalla data del rilascio o inizio dei lavori, (secondo la regione).
    Decadenza - La licenza edilizia decade nelle seguenti ipotesi:
        Per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno.
        Per il mancato ritiro del titolo entro il termine indicato nel regolamento edilizio. (Se sono stati pagati gli oneri dovuti, potrebbe non decadere, secondo la giurisprudenza).
        Per mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni (salvo proroghe) dall’inizio degli stessi lavori o dalla data di rilascio dell’atto, (secondo alcune leggi regionali, e in alcuni Comuni è prevista la decadenza anche nel caso che i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi).
        La perdita di efficacia del titolo abilitativo per mancato inizio (entro il termine di un anno dal rilascio) o ultimazione dei lavori nei termini prescritti (tre anni dallo stesso inizio, o dal rilascio secondo la regione) deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione.

    Inizio lavori alla presenza di vincoli

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione in parola.

Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi

I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).

Parte non ultimata - Termini per inizio e fine lavori – Proroghe -

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire”o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.

Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.

Tale proroga potrà essere accordata - con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:

    Per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, (si potrebbe aggiungere anche la difficoltà economica).
    In considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
    Per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
    Quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.

Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.

Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.

Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.

    La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”

In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Costi

Il costo per il rilascio del permesso di costruire ammonta a 51.65 euro. 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere permesso di costruzione direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tecnico

Piazza Ara dei Santi,1, 67050, Collelongo (AQ)

Telefono: 0863948537
Email: utc@comune.collelongo.aq.it
PEC: utc.comunedicollelongo@pec.it
Muncipio di Collelongo
Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/05/2024