Tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili o stradali o responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree di pertinenza dovranno provvedere ed effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere rischi per l'incolumità e incendi, pregiudizi all’igiene pubblica procedendo a:
- Taglio dell’erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private poste all’interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante nei terreni privati confinanti con strade, piazze, viali e aree pubbliche che ostacolino o impediscano la normale circolazione a persone o mezzi.
È fatto divieto di bruciare il materiale tagliato in loco.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 giungo 2023 provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spesa degli interessati.
Che in caso di inosservanza della predetta ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, relativamente al punto a), ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00 cosi come stabilito dall’art. 7 bis del T.U.E.L., per quanto attiene, invece, al punto b), sarà comminata una sanzione di € 173,00 così come stabilito dall’art. 29, comma 1, del C.d.S (pagamento ridotto del 30 % della somma indicata, per un importo di € 121,10 entro 5 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione del relativo verbale).